La Legge 170/2010: BES
È un documento importante, la recente Direttiva Ministeriale sui Bisogni Educativi Speciali (BES), che sostanzialmente completa il quadro italiano dell’inclusione scolastica.
Con i termini Bisogni Educativi Speciali (d’ora in poi BES), si intendono esattamente:
– alunni con disabilità;
– alunni con DSA;
– alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
A tutte queste tipologie, la Direttiva del 27 dicembre scorso estende i benefìci della citata Legge 170/10, vale a dire le misure compensative e dispensative. Ma esaminiamo il testo del documento, prendendo in considerazione vari paragrafi specifici.
Il paragrafo 1.3 è dedicato agli alunni con deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) il cui numero viene stimato intorno agli 80.000. Per questi studenti, se vi è anche la certificazione di disabilità, scatta il diritto al sostegno; se invece tale certificazione manca, hanno comunque diritto ad avere le garanzie derivanti dalla Legge 170/10.
Il paragrafo 1.4 parla degli alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline), stimati intorno ai 200.000.
Il paragrafo 1.5 fornisce alcuni orientamenti didattici a favore degli alunni con BES. Dal momento, quindi, che già la normativa precedente aveva fornito indicazioni per gli alunni con disabilità e per quelli con DSA, il paragrafo così recita, anche per gli altri casi di BES: «Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida».
È da osservare, tuttavia, che mentre per gli alunni con disabilità e con DSA la normativa ha stabilito che le certificazioni cliniche debbano pervenire esclusivamente dalle ASL o da centri convenzionati o accreditati con esse, qui la Direttiva nulla dice per gli altri casi di BES relativi allo svantaggio. Ed è questo un punto assai importante che il Ministero dovrà chiarire, in quanto anche per questi alunni viene resa obbligatoria la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato in forza della Legge 53/03.
Inoltre, dovendosi applicare anche a questi casi le misure compensative e dispensative previste dalla Legge 170/10, i Consigli di Classe dovranno disporre di una documentazione clinica certa e formulare «considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico» non discutibili, al fine di evitare contenziosi con altri alunni ai quali tali benefìci non vengano concessi.
Il paragrafo 1.6 riguarda l’impegno del Ministero ad organizzare corsi di formazione per dirigenti e docenti curricolari sulla didattica inclusiva, a favore anche dei casi non certificabili come disabilità o come DSA.
Per quanto poi riguarda il secondo paragrafo, esso è totalmente dedicato all’organizzazione territoriale per un’ottimale realizzazione dell’inclusione scolastica.
Il paragrafo 2.1 si concentra sui Centri Territoriali di Supporto (d’ora in poi CTS), istituiti presso Scuole Polo. La Direttiva in esame propone che ve ne sia uno per Provincia, collegati con altri CTS a livello di àmbito di Distretto Socio-Sanitario di Base, a loro volta collegati con le singole scuole. Viene però tenuto presente che questi strumenti organizzativi – riguardanti tutti i BES – non possono ignorare l’esistenza dei GLIR (i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Scolastica degli Alunni con Disabilità Regionali, introdotti dalle già citate Linee Guida del 4 agosto 2009), dei GLIP (Gruppi a livello Provinciale) e dei GLHI (i Gruppi di Lavoro Handicap d’Istituto, introdotti dall’articolo 15 della Legge 104/92). Questo, infatti, si legge nella Direttiva: «Sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali operare il raccordo tra i CTS e i GLIR, oltre che accordare i GLIP con i nuovi organismi previsti nella presente Direttiva».
Questi «raccordi», pertanto, saranno determinanti per dare coerenza a tutto il sistema organizzativo. Infatti, mentre attualmente i CTS non sono sostenuti da finanziamenti certi, i GLIP (e quindi anche i GLIR) lo sono. Ci si chiede, quindi, se il Ministero intenderà riassorbire nei GLIR, nei GLIP e nei GLHI anche i compiti che la Direttiva prevede per i CTS, oppure lasciare in vita due linee organizzative parallele, come attualmente fa la Direttiva stessa.
Il paragrafo 2.1.2 prevede che presso i CTS provinciali operi un’équipe di docenti curricolari e di sostegno «specializzati» sui BES, tramite master universitari organizzati sulla base di un’intesa già esistente con il Ministero.
Qui riteniamo singolare che si usi il termine «specializzati» per quanti conseguano il titolo del master universitario; la “specializzazione”, infatti, è un termine tecnico ben preciso che vale solo per i docenti per il sostegno e per le scuole di specializzazione post lauream. Nella Direttiva, invece, esso sembra usato in modo “atecnico” ed è necessario che il Ministero chiarisca questo punto.
Il paragrafo 2.2 riguarda le funzioni dei CTS che sono le seguenti:
2.2.1 Informazione e formazione
2.2.2 Consulenza
2.2.3 Gestione degli ausili e comodato d’uso
2.2.4 Buone pratiche e attività di ricerca e sperimentazione
2.2.5 Piano annuale d’intervento
2.2.6 Risorse economiche
2.2.7 Promozione di intese territoriali per l’inclusione
Il paragrafo 2.3 dice che ogni CTS Provinciale deve darsi un proprio regolamento interno.
Il paragrafo 2.4 riguarda l’organizzazione dei CTS che fa perno sul Dirigente Scolastico della Scuola Polo presso cui essi sono istituiti. Si prevede in tal senso la presenza di almeno tre docenti «specializzati sui BES» che, secondo la normativa dei comandi, dovrebbero garantire per almeno un triennio la loro presenza di consulenza alle scuole della Provincia, anche tramite i CTS di àmbito distrettuale e i Gruppi di Lavoro per l’Inclusione delle singole scuole che si dovrebbero affiancare ai GLHI per i disabili.
Realizzato da Dott. Ludovico Carnile