COMUNICATO 31.07.2017

OGGETTO: RICORSO SUNAS CONTRO INPS (Graduatoria INPS 2016 operatori sociali/esperti r.m.)

 ANOSER esprime le proprie considerazioni in riferimento al ricorso intentato dal SUNAS (Sindacato Unitario Assistenti Sociali) nel Novembre 2016, contro l’INPS per l’annullamento delle ultime graduatorie riguardanti la categoria professionale degli operatori sociali/esperti r.m.

A scopo divulgativo, informiamo che il SUNAS insieme ad alcuni partecipanti  hanno adito il TAR del Lazio per l’annullamento delle graduatorie regionali vigenti, pubblicate sul sito INPS il 12 settembre 2016.

Principale finalità del ricorso è dunque, richiedere l’annullamento delle attuali graduatorie per riconoscere l’esclusività assoluta della mansione di operatore sociale agli assistenti sociali, escludendo dunque altre figure professionali, quali gli psicologi.

Ebbene, sottolineiamo innanzitutto gli attuali riferimenti legislativi che, allo stato, regolamentano il ruolo professionale nonché citano il soggetto giuridico c.d. “operatore sociale”:   art. 4 L.104/92 “Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati…mediante commissioni mediche di cui all’art.1 L. 15 ottobre 1990,n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare…”; art. 42 L.269/2003 “…Le Commissioni mediche di verifica, al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104…”; ed infine l’art. 1 DPCM 13/01/2000 “…L’accertamento delle condizioni di disabilita’, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili e l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante, di cui all’art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono svolti dalle commissioni di cui all’art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri e le modalita’ di cui all’art. 5 del presente decreto.”

Inoltre, rammentiamo che il concetto di handicap così come disciplinato dalla cornice normativa della L.104/92 è la condizione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Dunque, è evidente che il concetto di handicap è caratterizzato da un’inconfutabile matrice multifattoriale e dall’interazione complessa di aspetti cognitivi, relazionali e socio-lavorativi.

Compito dell’operatore sociale è di arricchire e potenziare la valutazione medico-legale con un approccio bio-psico-sociale che inquadri il disabile all’interno di una prospettiva più completa e colga le ricadute funzionali delle minorazioni fisiche, psiche e sensoriali sugli aspetti cognitivi, psicologici, relazionali e socio-ambientali.

Sul piano pragmatico, è utile specificare le effettive mansioni che vengono richieste all’operatore sociale nelle commissioni medico-legali de quibus, ossia valutare i molteplici aspetti bio-psico-sociali dell’individuo attraverso una valutazione funzionale dell’individuo basata sul modello di classificazione ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) approvato dall’OMS.

Ebbene, seguendo la linea interpretativa del ricorso del SUNAS, si dovrebbe  esautorare lo psicologo dallo svolgimento di  funzioni e competenze  professionali svolte già da decenni ed iuxta legem.

Rammentiamo, infatti,  che ai sensi dell’art. 11 del Codice deontologico degli Psicologi, le competenze dello psicologo comprendono inoltre: “…valutazione dell’inserimento ambientale… valutazione globale della personalità , del disagio psicologico, dei costrutti interpersonali e delle relazioni, dello sviluppo psicosociale e il comportamento adattivo…orientamento scolastico…definizione del fabbisono e analisi delle mansioni…”.

Inoltre, bisogna sottolineare che dal lontano 2008 tale mansione viene svolta quotidianamente  presso le commissioni mediche INPS  da psicologi.

Pertanto, a nostro avviso, appare pressochè epistemologicamente infondato e fuorviante affermare che tali competenze, in riferimento alla valutazione dell’handicap e disabilità,  possano essere attribuite in linea esclusiva alla figura professionale dell’assistente sociale, escludendo al contempo altre professioni quali gli psicologi.

Infine, è necessario evidenziare che attualmente nessun riferimento normativo specifica i requisiti formativi e professionali per lo svolgimento di tale figura c.d. “operatore sociale” presso le suddette commissioni medico-legali.  

ANOSER,  come unica associazione di categoria a rappresentanza nazionale, ribadisce l’importanza dell’unitarietà e della cooperazione di Psicologi ed Assistenti sociali, al fine di dare voce comune alle molteplici problematiche insite in questo complesso ruolo professionale.

Il Presidente Nazionale 

Dott. Mauro P. Florio

 

Ricorso_SUNAS

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